Abbronzatura artificiale della pelle in Italia

Secondo i dati in possesso delle associazioni di categoria, in Italia sono circa 13.000 gli esercizi commerciali autorizzati (solaria, centri estetici) che utilizzano apparecchiature provviste di sorgenti di radiazione UV per l'abbronzatura artificiale della pelle. Le stesse associazioni stimano in qualche migliaio gli esercizi non autorizzati.
Inoltre, un numero non trascurabile di palestre, negozi di acconciatore e alberghi offrono alla loro clientela l'uso di apparecchiature e lampade abbronzanti.

Nell'insieme, l'offerta per il cittadino consumatore amante della "tintarella" ad ogni costo è notevole e diversificata.
Chi desidera acquisire e/o mantenere l'abbronzatura non ha che l'imbarazzo della scelta e del prezzo. La predetta realtá produttiva è regolata, per quanto attiene gli aspetti professionali collegati con la fornitura del servizio in esercizi commerciali, dalla legge no 2 del 4 gennaio 1990 "Disciplina della attività di estetista".
L'articolo 1 della predetta legge stabilisce che "l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici di uso estetico di cui all'elenco allegato alla presente legge (...)".

L'immagine rappresenta, affiancati, un lettino solare, una donna col camice da estetista ed il bollo ufficiale della Repubblica italiana, ad indicare che la professione di estetista è regolata dalle disposizioni contenute nella legge n. 2 del 4 gennaio 1990

Nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono comprese anche 1) le lampade abbronzanti UV-A e 2) le lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR).

La legge in questione definisce anche i percorsi formativi per conseguire il diploma di estetista.
In particolare, l'articolo 3 stabilisce che la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita mediante 1) la frequenza di appositi corsi regionali di qualificazione, preceduti o seguiti da periodi prestabiliti di attivitá lavorativa qualificata presso una impresa di estetista, e 2) il superamento di un esame teorico - pratico.

La medesima legge stabiliva che le regioni dovessero predisporre, entro un anno dalla sua entrata in vigore, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione i cui contenuti tecnico-culturali sarebbero stati definiti, entro un anno dalla pubblicazione della legge, dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato di concerto con i Ministeri della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Sanitá.

Ad oggi, la maggior parte delle regioni ha emanato le disposizioni previste dalla legge nazionale. I contenuti delle norme regionali, tuttavia, sono in qualche misura non omogenei.
In mancanza di dati dettagliati sui programmi dei corsi, che si tengono presso scuole sia pubbliche sia private, sulle modalitá del loro espletamento e sulla selettivitá degli esami, non è possibile stabilire quanto sia omogenea la qualificazione professionale dell'estetista sull'intero territorio nazionale.

Considerato il testo della legge e, in particolare, le materie fondamentali di insegnamento tecnico - pratico, che la legge definisce nell'articolo 6, si puó senz'altro affermare che il legislatore ha teso a valorizzare i vari aspetti produttivi dell'attivitá di estetista, ma non ha considerato con altrettanta attenzione la complessa materia della protezione dei consumatori (clienti) e della prevenzione dei possibili rischi / danni connessi con la suddetta attivitá.

Si tratta di una lacuna piuttosto seria, che è aggravata dalla mancata applicazione di quanto dispone l'articolo 10 della medesima legge, laddove, al primo comma, si afferma che "il Ministro della Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della Sanitá, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale della categorie economiche interessate, norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche e i meccanismi di regolazione, nonché le modalitá di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge (...)", e al secondo comma si stabilisce che "il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6 comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici e alle modalitá di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.".

Sono trascorsi non centoventi giorni, ma ben oltre centoventi mesi dall'entrata in vigore della legge citata e il decreto relativo alle caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione degli apparecchi non è stato ancora emanato.

Di conseguenza anche il secondo comma dello stesso articolo 10 appena richiamato, che introduce l'obbligo di adattare i percorsi formativi ai requisiti tecnici e alle modalitá di utilizzazione degli apparecchi e che perció potrebbe consentire di introdurre nei corsi alcuni elementi di prevenzione e protezione, è inattuato.

Alla luce delle considerazioni svolte, sia sulle norme tecniche CEI, sia sulla legge no 2 del 4/01/1990, appare evidente che nel nostro Paese l'impiego di sorgenti artificiali di radiazione UV per scopi estetici, dal punto di vista della prevenzione del rischio per i consumatori e per i lavoratori degli esercizi commerciali, è regolato in misura non adeguata.
In siffatta condizione è sorprendente che qualcuno si sorprenda se saltuariamente, per cattivo funzionamento delle apparecchiature o inadeguata esperienza del personale, si verificano effetti acuti potenzialmente dannosi su coloro che si espongono alle lampade abbronzanti.

A livello europeo sono state avanzate varie proposte per regolamentare questo settore di attivitá.
E' auspicabile che anche il nostro Paese promuova e sostenga adeguatamente future iniziative in ambito europeo, soprattutto se tra le finalitá ci sará anche una piú efficace prevenzione dei rischi connessi con detti trattamenti.

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