Leggi e norme che regolano l'impiego della radiazione UV da sorgenti artificiali nei trattamenti estetici

Le apparecchiature utilizzate nei trattamenti abbronzanti devono corrispondere alle disposizioni contenute nelle norme tecniche armonizzate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) di pertinenza. In particolare, trattandosi di apparecchiature alimentate dall'energia elettrica, che, oltre ad emettere radiazione UV, presentano anche problemi di resistenza meccanica, stabilitá e pericoli meccanici, è necessario che soddisfino i requisiti definiti dalle seguenti norme italiane:

  1. CEI EN 60335-1 "Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 1: Norme generali";
  2. CEI EN 60335-2-27 "Sicurezza degli impianti elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per uso domestico e similare";
  3. CEI EN 60335-2-27-A11 "Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per uso domestico e similare".

Le norme tecniche in questione (in vendita presso il CEI), predisposte dall'International Electrotechnical Commission (IEC), sono state recepite dal Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrica (CENELEC) come norme europee. Di conseguenza, sono divenute norme nazionali cogenti in tutti i Paesi europei che, attraverso l'affiliazione dei rispettivi comitati nazionali, sono membri del CENELEC.

La norma armonizzata CEI EN 60335-2-27, nell'insieme delle norme CEI, si distingue per alcune singolaritá . Non si limita, infatti, a definire i requisiti tecnici della apparecchiature ma, e qui si evidenzia la singolaritá, stabilisce anche delle linee guida per un loro corretto uso.
La norma in questione suddivide le apparecchiature abbronzanti in quattro classi, a seconda dell'intensitá efficace della radiazione UV emessa nelle bande spettrali 250 ÷ 320 nm e 320 ÷ 400 nm rispettivamente.
Le caratteristiche e i limiti di emissione delle quattro classi di sorgenti sono indicate nella tabella 1.

Tab. 1: Caratteristiche dei quattro tipi di apparecchiature impiegate nell'abbronzatura artificiale della pelle con radiazione UV, secondo la norma armonizzata CEI EN 60335-2-27

N.B.: λ è la lunghezza d'onda (espressa in nanometri) della radiazione UV
Apparecchio tipo UV Irradianza efficace W / m2
250 ≤ λ ≤ 320 nm
Irradianza efficace W / m2
320 ≤ λ ≤ 400 nm
1 < 0,0005 ≥ 0,15
2 da 0,0005 a 0,15 ≥0,15
3 < 0,15 < 0,15
4 ≥ 0,15 < 0,15

Gli apparecchi appartenenti alla classe 4, in ragione della intensa emissione di radiazione UV-B, sono destinati ad essere utilizzati "dietro consiglio medico" (così è stato tradotto in italiano il testo originale della norma in lingua inglese "under medical advice").
Il significato di detta prescrizione o raccomandazione non è chiaro. E' il medico che consiglia il paziente - cliente oppure è quest'ultimo che, autonomamente, si rivolge al medico per un consiglio? Inoltre, è difficile comprendere perché un'apparecchiatura utilizzata "dietro consiglio medico" sia un elettrodomestico e non un presidio medico.

La norma CEI EN 60335-2-27 adotta come curva di ponderazione dell'efficacia della radiazione UV lo spettro d'azione CIE dell'eritema (fig. 2).
Inoltre, essa stabilisce e definisce degli obblighi relativi alla marcatura delle apparecchiature e alle istruzioni d'uso che debbono fornire informazioni chiare con riferimento al loro utilizzo corretto. Ad esempio, il tempo di esposizione raccomandato per la prima seduta e il numero di esposizioni che non dovrebbe essere superato in un anno.

I valori di irradianza efficace riportati nella Tab. 1 non comprendono il limite massimo di irradianza efficace, cioè il valore che non deve essere mai superato, definito anche valore di tetto per ciascuna apparecchiatura.
Detto valore si determina dal combinato disposto contenuto nel titolo della norma "Marcatura e istruzioni", laddove si prescrive che: a)"Il tempo di esposizione raccomandato per la prima seduta non deve essere inferiore a 1 minuto" e b) "Il tempo di esposizione raccomandato per la prima seduta per una cute non abbronzata deve corrispondere o a una dose che non supera i 100 joule/m2 pesata secondo la curva di azione della figura 101 (la fig. 2 di questa sezione del sito - ndr) o basato sul risultato di una prova su una piccola porzione di cute".
Queste due prescrizioni della norma possono essere soddisfatte a condizione che l'irradianza prodotta dalla sorgente di radiazione UV non sia superiore al quoziente del rapporto 100 Jeff/60s m2, cioè 1,66 Watteff/m2.
Il valore massimo non superabile dell'irradianza efficace prodotta dai sistemi di abbronzatura artificiale può essere perciò molto elevato.

Per facilitare la comprensione di quanto possa essere intensa la radiazione UV dei "soli artificiali" rispetto al nostro caro vecchio sole, è conveniente fare un confronto convertendo l'irradianza massima prodotta dai lettini solari nei valori corrispondenti dell'Indice Solare Universale, con le modalità riportate nella sezione del sito dedicata all'Indice Universale della Radiazione UV Solare (Allegato C - L'Indice UV).
Un valore di irradianza efficace pari a 1,66 Watteff/m2 corrisponde ad un valore di indice solare di 66,4.
Si consideri che, a livello del mare, il sole dei tropici può determinare un indice solare massimo di 12÷13. Valori di irradianza corrispondenti ad un indice solare di 15÷16 si possono misurare nella fascia tropicale ad altitudini superiori ai 3.500 metri s.l.m. (Cordigliera Andina, Himalaya, Kilimangiaro etc.).
Se un valore di indice solare pari a 66,6 viene prodotto mediante l'impiego di lampade che emettano soltanto UV-A la quale, come mostra lo spettro d'azione dell'eritema di figg. 1 e 2, è scarsamente efficace nel produrre detto effetto, si intuisce facilmente che l'intensità della UV-A emessa da dette lampade dovrà essere notevolmente più elevata rispetto all'intensità della UV-A presente nello spettro solare.

Infine, tra le altre prescrizioni tecniche contenute nella norma, particolarmente importanti sono quelle relative all'interruttore a tempo programmabile e agli occhiali protettivi di cui deve essere dotata ogni apparecchiatura.

Da quanto precede si evince che la gestione operativa delle norme precedentemente richiamate, ancorché per alcuni aspetti non chiare, richieda agli operatori dei centri estetici addetti ai trattamenti con lampade abbronzanti il possesso delle conoscenze di base necessarie a comprendere ciò che le stesse prescrivono e suggeriscono.

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