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ISS : SSP : Documenti : E' reato la vendita di semi di canapa

Teodora Macchia

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E' reato la vendita di semi di canapa

LA CORTE DISTINGUE BENE L’ ISTIGAZIONE DALLA LECITA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

Corte di cassazione, Sezione IV, 20 maggio 2009- 10 giugno 2009, n. 23903
(Presidente Brusco; Relatore Licari; Pm - concl. conf.- Stabile; Ricorrente Proc. Rep. Trib. Ferrara in proc. Malerba).
LA MASSIMA

Stupefacenti- Attività illecite- Istigazione all’uso di sostanze stupefacenti- Vendita di semi di canapa corredata da materiale contenente le istruzioni per la coltivazione- Reato- Sussistenza (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 82).

Integra il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti la condotta di chi pubblicizza la vendita, anche su internet, e vende semi di canapa e gli accessori per la coltivazione della stessa, unitamente a manuali contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione per ottenere dai semi piante idonee a produrre sostanza stupefacente.



Il commento di Giuseppe Amato

La Cassazione interviene su una vicenda giudiziaria che aveva suscitato tanto ingiustificato clamore quasi che sulla sua definizione si giocasse il giudizio sulla tenuta del sistema sanzionatorio della nuova legge sugli stupefacenti del 2006 (decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, contenente modifiche al dpr 9 ottobre 1990 n. 309).

Si trattava di un’importante ed estesa operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ferrara, nei confronti di soggetti cui era contestato il reato di istigazione all’uso ed alla coltivazione illeciti di sostanze stupefacenti (articolo 82 del dpr n. 309/90) per avere pubblicizzato la vendita e/o comunque posto in vendita semi di canapa indiana unitamente a materiale contenente spiegazioni utili per la coltivazione di piante idonee a produrre sostanza stupefacente.

A fronte dei provvedimenti del tribunale del riesame che avevano "sconfessato" l’iniziativa giudiziaria, disponendo il dissequestro dei locali e del materiale sequestrati, da più parti erano state avanzate perplessità sul sistema normativo e comunque si era difesa un’attività che si assumeva lecita perché espressiva di un orientamento culturale privo delle caratteristiche della condotta istigatoria.

La Cassazione ha, in vero, fatto chiarezza, circoscrivendo con molta puntualità l’ambito di operatività della condotta incriminata (l’istigazione all’uso di sostanze stupefacenti), rispetto alla quale nulla hanno a che vedere i diritti di libertà (di esprimere il proprio pensiero, di manifestare il proprio orientamento culturale). La vicenda processuale.

In punto di fatto, nella vicenda qui esaminata, risultava, a quanto è possibile desumere dalla sentenza della Cassazione, che l’indagato pubblicizzava, anche su internet, l’uso, la coltivazione e la produzione di canapa indiana e poneva in vendita semi di canapa indiana con il corredo di materiale per la coltivazione (ad esempio, il fertilizzante) e di manuali contenenti "spiegazioni sulle modalità di coltivazione per ottenere dai semi piante idonee a produrre sostanza stupefacente". Gli era stato contestato l’articolo 82 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, laddove viene punita l’istigazione all’uso di sostanze stupefacenti e gli era stata, evidentemente, sequestrata l’attività e il materiale posto in vendita. Il tribunale del riesame accoglieva il ricorso dell’indagato ritenendo insussistente il reato di istigazione, ritenendo che si fosse trattato di una "attività di mero orientamento culturale penalmente irrilevante". La Corte di cassazione è stata di diverso avviso, accogliendo sul punto le argomentazioni proposte dal pubblico ministero, basate sul rilievo che si trattava, invece, di condotta concretamente idonea a conseguire l’effetto di indurre i destinatari dei "suggerimenti" all’uso ed alla coltivazione di stupefacenti. Una presa di posizione convincente

La decisione merita piena condivisione, giacchè il fatto come ipotizzato [si verte pur sempre in tema di provvedimento cautelare] evoca senz’altro i presupposti della fattispecie di istigazione punita dall’articolo 82 del dpr n. 309/90, risultando inconferente liquidarlo come mera libera manifestazione del pensiero.

La questione, in tutta evidenza, si incentra non sul fatto puro e semplice della vendita dei semi di canapa indiana [ex se penalmente irrilevante, anche perché è finanche penalmente irrilevante la mera detenzione dei semi: Cassazione, Sezione II, 1° settembre 1988, Lanzuisi], bensì sulla vendita [e relativa pubblicizzazione] accompagnata e corredata dai "consigli per l’uso", ossia dalle istruzioni sulle modalità di coltivazione per ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti.

E’ questa una condotta che ben può integrare la fattispecie istigatoria, potendo presentare, nello specifico, profili di concreta pericolosità rispetto alla finalità che la norma incriminatrice vuole perseguire: quella di evitare la propalazione dell’uso di sostanze stupefacenti indotta da condotte di stimolo e sollecitazione, effettivamente idonee allo scopo.

La condotta incriminata.
Per inquadrare la questione, va ricordato il contesto normativo di riferimento.

L’articolo 82 del dpr n. 309/90, come è noto, prevede una serie di condotte (istigazione, proselitismo e induzione all'uso), tutte qualificate dal fatto di sostanziarsi in un’attività di pressione psicologica o di stimolo sul comportamento altrui, finalizzata a provocare l’uso delle sostanze vietate. Tra queste, per quanto interessa, rileva la condotta di "istigazione", che, per essere penalmente rilevante, deve avvenire pubblicamente (cioè, come si evince dall’articolo 266 del Cp, col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda; in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata), e deve sostanziarsi, oggettivamente, in un'opera di persuasione psicologica, espressa nelle forme più varie (con manifestazioni verbali, con scritti, ecc.), mediante la quale l'agente vuole determinare i destinatari ad assumere sostanze stupefacenti.

La punibilità dell’istigazione
Il reato di cui all’articolo 82, quando ipotizzato come commesso mediante una pubblica istigazione, pone certamente una serie di problemi, che afferiscono, da un lato, all’apprezzamento della "concreta pericolosità" della condotta, sotto il profilo della idoneità della stessa a suscitare in altri il concreto proposito di assumere sostanza stupefacente, e, dall’altro, all’individuazione dell’esatto discrimine tra la condotta penalmente sanzionata, perché appunto caratterizzata dalla pericolosità del [rischio del]l’uso di sostanze stupefacenti da parte di altri, e la libera manifestazione del pensiero, che può ricomprendere certamente la rappresentazione del proprio convincimento sulla bontà, non pericolosità, ecc. di tale uso [non a caso, la stessa generica propaganda pubblicitaria in materia di sostanze stupefacenti vietate è sanzionata solo amministrativamente ex articolo 84 del dpr n. 309/90].

A nostro avviso, per quanto attiene al profilo della concreta pericolosità della condotta "istigatoria", perché si abbia condotta punibile, non è certamente necessario dimostrare che l'invito al consumo sia stato effettivamente raccolto, trattandosi di un onere probatorio, non solo, per un verso, difficilmente assolvibile per l'accusa, ma, per altro verso, neppure richiesto dalla struttura delle fattispecie incriminatrici (del resto, se l' accusa potesse dimostrare che l'invito fosse stato raccolto, il reato sarebbe configurabile tout court nella forma dell'induzione).

E' invece necessario e sufficiente dimostrare, rifacendosi alla giurisprudenza, anche costituzionale, formatasi sul reato di cui all’articolo 414 del Cp (cfr., ex pluribus, Corte costituzionale, 4 maggio 1970, n. 65; Corte costituzionale, 5 giugno 1978, n. 71; Cassazione, Sezione I, 5 novembre 1997, Galeotto), la concreta pericolosità della condotta e, quindi, la concreta idoneità della stessa a provocare l’effettiva utilizzazione di sostanze vietate (in tema, v. del resto, proprio sull'articolo 82 del dpr n. 309/90, Cassazione, Sezione VI, 5 marzo 2001, Gobbi; nonché, Sezione IV, 23 marzo 2004, D'Angelo, secondo la quale, per la sussistenza del reato de quo, non è necessario che debba aversi "l'uso", ma è necessario che la condotta dell'agente, in rapporto al contesto in cui si svolge ed al contenuto delle espressioni -verbali, scritte, simboliche- utilizzate, sia "idonea concretamente" a conseguire l'effetto di indurre i destinatari delle esortazioni all'uso delle sostanze stupefacenti).

Tale dimostrazione deve essere data rifacendosi a tutte le circostanze del caso concreto, in particolare quelle afferenti al luogo dove si è svolta la condotta ed ai destinatari dell’illecito "invito".

Potrà essere ritenuta idonea e quindi punibile, per esempio, la condotta di istigazione tenuta da un soggetto durante un comizio in una pubblica piazza, con il congresso di un numeroso pubblico ovvero nel corso di un dibattito televisivo. Analogo giudizio positivo potrà darsi, inoltre, nel caso di una sollecitazione all’uso voluttuario effettuata dal palco di un concerto rock o dal microfono della cabina del disk-jockey di una discoteca.

In giurisprudenza, proprio con affermazione perfettamente calzante al caso qui esaminato dalla Cassazione, il reato è stato ritenuto nella condotta di un soggetto che vendeva bustine di semi di cannabis sativa con indicazioni e consigli per la relativa coltivazione al fine di far sì che gli acquirenti ottenessero piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, sul rilievo che, in tal modo, dava corso ad attività di istigazione, proselitismo ed induzione alla coltivazione e diffusione di sostanze droganti (Tribunale L'Aquila, 20 ottobre 2003, D'Angelo, che ha confermato il decreto di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica delle bustine contenenti i semi; il ricorso avverso l'ordinanza è stato rigettato da Cassazione, Sezione IV, 23 marzo 2004, D'Angelo). Per conv

erso, è stato escluso il reato di cui all'articolo 82 in una vicenda relativa una manifestazione di protesta contro presunte forzature poliziesche nell'attività di controllo di alcuni istituti scolastici, con diffusione di volantini contenenti l'espressione "piantatela!" unita all'esibizione di un vaso di vetro contenente semi che richiamavano quelli della cannabis, e ad una dimostrazione politico-culturale favorevole alla liberalizzazione dell'uso delle droghe leggere, evidenziandosi in proposito che non era stato adeguatamente dimostrato e motivato per quale ragione, nel concreto, la manifestazione della critica alla legislazione vigente in materia di stupefacenti dovesse ritenersi di per sé idonea ad integrare il reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti (Cassazione, Sezione VI, 5 marzo 2001, Gobbi, laddove la Corte, esclusa la sussistenza di un' istigazione all'uso di droghe, ha peraltro rinviato nuovamente gli atti al giudice di merito, demandandogli il compito di stabilire, con idoneo approfondimento motivazionale, se la suddetta condotta dovesse ritenersi, in concreto, idonea ad integrare il reato di istigazione alla coltivazione della cannabis). I rapporti con i "diritti di libertà"

Ed allora, venendo al secondo profilo di interesse, una volta accertata la sussistenza di una condotta istigatoria concretamente pericolosa non può certo svalutarsi la vicenda invocando impropriamente la libertà di esprimere il proprio pensiero ovvero di manifestare [come ha fatto qui il tribunale del riesame] il proprio "orientamento culturale", perché la condotta presenta una rilevanza efficiente rispetto alla lesione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, che vuole porsi come sbarramento rispetto proprio a quelle condotte [anche in ipotesi solo verbali; ma qui vi era qualcosa in più: la messa in vendita dei semi, con le "istruzioni per l’uso"] in concreto favorenti l’uso delle sostanze stupefacenti. Ebbene, il vendere semi di canapa con il manuale d’istruzione per la coltivazione di piante idonee a produrre sostanza stupefacente non può essere considerata come condotta neutra e genericamente espressiva del proprio pensiero. E’ condotta che, nel concreto [il relativo apprezzamento spetta al giudice del merito], può rilevarsi pericolosa se ed in quanto idonea a suscitare quell’uso che la normativa sugli stupefacenti intende vietare [anche solo amministrativamente, se trattasi di uso esclusivamente personale: articoli 75 e 75 bis del dpr n. 309/90]. La decisione del caso concreto

La Cassazione si è posta in questa prospettiva interpretativa, evidenziando, in punto di pericolosità della condotta, la circostanza che si trattava non di una mera ["asettica"] attività di vendita dei semi, bensì di un’attività anche "divulgativa" e "persuasiva", avente per ciò come fine ultimo quello di istigare alla coltivazione della canapa indiana ed all’uso della stessa [a tal fine, rilievo particolare è stato attribuito ai "manuali" di istruzione]. Nella specie, anzi, la diffusività della condotta, in relazione al requisito che l’istigazione punibile è solo quella "pubblica", è stata argomentata apprezzando negativamente lo strumento di comunicazione di massa utilizzato (internet), definito dalla Corte di legittimità ancora più potente e diffusivo della televisione.

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