
Teodora Macchia
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Con la regola introdotta da agosto con il DL n. 11712007, che troverà applicazione in tutti i giudizi ancora pendenti, anche se riferibili a fattispecie pregresse, l'automobilista che rifiuta di sottoporsi al test con l'etilometro non risponde più penalmente per il suo comportamento omissivo nei confronti degli organi di vigilanza stradale.
Lo ha chiarito la Cassazione, sez. I penale, con la sentenza 23 novembre 2007, n. 43405.
Con la nuova formulazione dell'art. 186 del codice stradale il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dell'etilometro non comporta più una sanzione penale ma per l'automobilista scatteranno pesanti sanzioni amministrative oltre che la sospensione della patente da sei mesi a due anni e il fermo del veicolo per un periodo di 180 giorni.
È la prima volta che la Suprema Corte si occupa della riforma stradale e l'occasione le è stata fornita con un ricorso contro una condanna pronunciata a carico di un automobilista in stato di ebbrezza che aveva rifiutato anche di sottoporsi agli accertamenti analitici obbligatori richiesti dalla polizia.
La sentenza ha specificato che «la nuova disciplina impone l'intervento d'ufficio, in applicazione dell'art. 2 c.p. in materia di successione delle leggi».