
Teodora Macchia
Istituto Superiore di Sanità
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Una delle tante questioni di natura finanziaria che gli organi di polizia stradale sono oggi chiamati ad affrontare è il pagamento, alle strutture sanitarie, delle spese relative agli accertamenti del tasso alcolemico e dello stato di alterazione psicofisico per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope 1.
L'attività di contrasto a tali fenomeni è stata ed è uno dei cardini della politica per la sicurezza stradale, che ha prodotto significativi risultati, come testimoniano i dati Istat sulla sinistrosità stradale, secondo i quali, nel 2010, sono stati registrati in Italia 211.404 incidenti stradali con lesioni a persone (-1,9% dell'anno precedente), 4.090 morti (-3,5%), 302.735 feriti (-1,5%9. Rispetto all'obiettivo fissato dall'UE nel Libro Bianco del 2001, che precedeva la riduzione della mortalità del 50% entro il 2010, l'Italia pur non avendo centrato l'obbiettivo ha ottenuto una apprezzabile diminuzione del 42,4% del numero dei morti, valore peraltro in linea con la media europea UE27 (-42,8%), mentre il numero dei feriti è passato dai 373.286 del 2001 ai 302.735 del 2010.
La necessità di conseguire l'obiettivo fissato dall'Unione Europea ha indotti i Ministeri interessati ad emanare, nel corso di questo decennio, direttive volte ad incrementare il numero dei controlli in esame, con conseguente esponenziale aumento sia dei controlli che dei costi connessi. Tali accertamenti, infatti, fatta eccezione per i conducenti incolumi che vengono controllati su strada mediante etilometro, possono essere effettuati solo presso le strutture sanitarie di base o di quelle accreditate.
Ma quali sono le norme che regolamentano il pagamento delle spese per gli accertamenti del tasso alcolemico e dello stato di alterazione psicofisico per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a seguito di incidenti stradale?
Occorre innanzitutto fare una preliminare bipartizione, tra accertamenti con esito positivo, per i quali i costi in caso di condanna devono essere addebitati all'imputato in quanto spese di giustizia, e accertamenti con esito negativo di cui ci occuperemo in quest'articolo.
Per questi ultimi, una prima possibile fonte di finanziamento è il fondo destinato al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.144, gestito dal Ministero dei Trasporti.
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