Indietro Valutazione dei rischi negli articoli tessili

Durante il processo produttivo, gli articoli tessili ed in cuoio vengono sottoposti a trattamenti chimici. In questa fase, su tessuti ed abbigliamento tessile possono essere applicate un gran numero di sostanze chimiche, molte delle quali possono avere proprietà pericolose. Per le diverse fasi del processo, ovvero la tintura, la stampa, la filatura, la tessitura, la lavorazione a maglia ed altri tipi di trasformazione, il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH stabilisce, per i fornitori, l’obbligo di procurare informazioni relativamente alla possibilità che le materie prime e le sostanze in esse utilizzate (coloranti, ausiliari o altre) possano contenere sostanze estremamente preoccupanti (Substance of Very High Concern, SVHC) o possano essere identificate come tali. Pertanto, in presenza di SVHC, è necessario fornire informazioni dettagliate in merito alla loro concentrazione, ai possibili residui nei prodotti trasformati (se utilizzati secondo le raccomandazioni tecniche del fornitore) ed alla sicurezza nelle diverse fasi di lavorazione. Gli stessi requisiti si applicano ai fornitori di guarnizioni ed accessori, nonché ai fornitori di materiali di imballaggio che devono essere in grado di ricevere e fornire informazioni sulla potenziale presenza di SVHC in materie prime, semilavorati ed articoli finali.

Gli obblighi previsti dal REACH per i produttori o gli importatori di articoli sono quelli di notifica o registrazione che sono legati al tonnellaggio, alla concentrazione delle sostanze negli articoli ed alla loro problematicità in relazione alle proprietà di pericolo (e.g. SVHC). In particolare, per quantitativi di sostanza prodotta o importata al di sopra delle 10 tonnellate annue, è necessario elaborare il Rapporto della sicurezza chimica (Chemical Safety Report, CSR). Inoltre, i produttori o gli importatori devono comunicare informazioni in merito all’uso sicuro di tutte le sostanze pericolose tramite schede di sicurezza e scenari di esposizione. Gli utilizzatori a valle devono controllare ed applicare le condizioni di uso sicuro delle sostanze chimiche così come comunicato loro nella scheda dati di sicurezza e, se richiesto, nello scenario di esposizione. Inoltre, devono comunicare, a monte della catena di approvvigionamento (e.g. a produttori o importatori), le eventuali nuove informazioni sui rischi delle sostanze interessate e sulle diverse misure di gestione del rischio attuate. Infine, gli utilizzatori a valle definiscono eventuali nuove misure per la gestione del rischio lungo la catena di approvvigionamento.

In definitiva, rispetto alla gestione dei rischi associati all’utilizzo di sostanze chimiche pericolose, il REACH esercita un’azione preventiva ovvero richiede una serie di informazioni che consentono opportune valutazioni per il controllo adeguato dei rischi per la salute umana ed ambientale.

Laddove gli attori coinvolti non siano in grado di garantire la conformità a quanto disposto dal Regolamento, sono previste azioni di enforcement, intese come attività di vigilanza sul territorio nazionale. Inoltre, il sistema di allerta RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food products) attivo a livello Europeo, fornisce un’informazione rapida alle autorità edai consumatori, rispetto ai casi di non conformità per gli articoli il cui uso è associato ad un potenziale rischio per la salute degli utilizzatori.

Ai fini della tutela della salute dei consumatori di articoli tessili è stato sviluppato un approccio valutativo in grado di stimare il potenziale rischio associato all’esposizione a sostanze pericolose.


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