Indietro L’etichettatura sui prodotti cosmetici

Per il consumatore, è buona norma leggere l’etichetta perché essa, tra l’altro, ci indica le giuste modalità di impiego e di conservazione. Essa deve contenere:

  • nome o ragione sociale e indirizzo della Persona Responsabile
  • contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume
  • numero del lotto di fabbricazione o riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico
  • funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione

L’etichetta deve obbligatoriamente contenere la lista degli ingredienti (qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto). Le sostanze che sono contenute nel prodotto vengono indicate sull’etichetta usando la nomenclatura INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), creata appositamente e valida per tutti i Paesi Europei.

Gli ingredienti devono essere elencati secondo un ordine decrescente con le relative funzioni:

  • primi  quelli contenuti in quantità maggiore e via via gli altri, fino a quelli presenti al di sotto dell’1%, che possono essere indicati in ordine sparso
  • composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime,  devono essere indicati con il termine parfum o aroma
  • presenza di sostanze autorizzate con limitazioni previste dalla normativa europea.

Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.

Tutti gli estratti vegetali, i burri e gli olii vengono indicati con il nome botanico della pianta da cui provengono. Per gli altri ingredienti invece (materie grasse, siliconi, tensioattivi, sali, acidi, emulsionanti, ossia le sostanze che vengono ottenute attraverso processi che prevedono reazioni chimiche) si usa il nome inglese. Sostanze di uso comune, come l’acqua o il miele, sono indicate con il loro nome latino.

L’etichetta deve fornire una data di durata di conservazione minima entro la quale il prodotto cosmetico, conservato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere le sue funzioni iniziali vale a dire la data entro la quale è preferibile utilizzare il prodotto.
La data è composta nell’ordine da giorno, mese e anno deve essere preceduta dal simbolo durata minina  o dalla dicitura “Usare preferibilmente entro…”.

Se la durata di conservazione minima è superiore a trenta mesi l’indicazione della data minima di durata non è obligatoria, ma il consumatore deve essere informato sul periodo di tempo in cui il prodotto cosmetico, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi.

Tale informazione è il PAO espresso in mesi (Period after opening – indicazione del periodo di tempo per il quale il prodotto si conserva dopo l’apertura).
Tale requisito non si applica se il concetto di durata dopo l’apertura non è rilevante, vale a dire per i prodotti monouso, i prodotti che non rischiano di deteriorarsi o i prodotti che non si aprono.

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, la Persona Responsabile garantisce che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, il nome e il numero di codice del composto e l’identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall’uso del prodotto cosmetico siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo.

In etichetta sempre più spesso compare sulle confezioni di cosmetici la dicitura volontaria “senza parabeni” “Paraben free“. Alcuni parabeni ( es. parabeni di propile e di butile) sono autorizzati come  conservanti  con limitazioni. I parabeni sono comunque vietati nei prodotti senza risciaquo destinati ad essere applicati nell’area  pannolino nei bambini di età inferiore ai 3 anni.

Ricorda di leggere sempre attentamente l’etichetta che è la prima fonte di informazione per un uso consapevole.

L’etichetta dei prodotti cosmetici non deve seguire il regolamento CLP.

A volte sul mercato possono essere presenti cosmetici contraffatti  (Regolamento Europeo n. 1383/2003 del 22 luglio 2003):

“Per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali”.

Il consumatore può difendersi dalle contraffazioni  di prodotti cosmetici in uso seguendo alcune semplici attenzioni:

  • leggere attentamente l’etichetta con il nome  del prodotto, marchio,  immagine grafica;
  • verificare che siano riportate le informazioni obbligatorie previste dalla normativa europea;
  • preferire canali di vendita autorizzati.


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