Laboratorio nazionale di riferimento per i residui di farmaci veterinari in prodotti di origine animale

Laboratorio nazionale

Il Ministero della Salute ha designato l’Istituto Superiore di Sanità come Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per i residui di farmaci veterinari in prodotti di origine animale.

La designazione del LNR scaturisce dalla necessità di individuare una struttura che disponga delle necessarie competenze e svolga attività conformemente all’art. 100 del Regolamento CE 625/2017 che prevede, per ogni Stato Membro, la nomina di uno o più Laboratori Nazionali di Riferimento (LNR) a supporto delle attività degli EURL (European Union Reference Laboratories) art. 93.

Il LNR per i residui è inserito nel Sistema Gestione Qualità del Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, accreditato da ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (accreditamento n. 0779 L). L’accreditamento è regolamentato da apposita convenzione ed è il riconoscimento della competenza tecnica del laboratorio ad effettuare specifiche prove (accreditamento per campo di accreditamento fisso) o tecniche di prova (accreditamento per campo di accreditamento flessibile), non implicando tuttavia responsabilità da parte di ACCREDIA per quanto riguarda i risultati delle prove o qualunque interpretazione che ne possa derivare.

I compiti definiti dal Regolamento europeo 625/2017 - art.101 sono:

  • collaborazione con i laboratori di riferimento dell’Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati
  • coordinamento delle attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego
  • organizzazione, se del caso, di prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurando un debito follow-up di tali prove e comunicando alle autorità competenti i relativi risultati e follow-up
  • trasmissione alle autorità competenti e ai laboratori ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell’Unione Europea
  • nell’ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica alle autorità competenti per l’attuazione di PCNP di cui all’articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell’articolo 112
  • convalida, se del caso, dei reagenti e dei lotti di reagenti, istituzione e mantenimento degli elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti
  • svolgimento, se necessario, di corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1