PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO, DA FRUIRE PRESSO IL SERVIZIO TECNICO DI STATISTICA (STAT) DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO DI STATISTICA Visto il D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, e s.m.i.; Visto l’art. 50 del D.P.R 917 del 1986 e s.m.i.; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i.; Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i.; Visto il D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, e s.m.i.; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i.; Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.; Visto il Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP) del 27 aprile 2016; Visto il D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, e s.m.i.; Visto il D.Lgs 11 aprile 2006, n.198, e s.m.i.; Visto il D.Lgs 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma della legge 4 novembre 2010, n.183; Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e s.m.i., recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca; Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e s.m.i.; Visto il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 24 ottobre 2014, concernente l’approvazione dello Statuto dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni disposte a seguito delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 31 maggio 2022 e n. 1 del 26 luglio 2022; Visto il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in data 2 marzo 2016, concernente l’approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’art. 3 del citato D.lgs 28 giugno 2012, n. 106; Visto il decreto del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità in data 28 maggio 2021 che adotta il disciplinare in materia di gestione e attivazione di borse di studio e di dottorato di ricerca a seguito della deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 47 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 29 aprile 2021; Vista la Diposizione Commissariale n. 03/2023 del 16.10.2023; Visto il finanziamento relativo al progetto “Studi analitici ed ecologici per lo sviluppo della sorveglianza epidemiologica delle malattie amianto correlate ed aggiornamento degli strumenti operativi della rete di registrazione dei casi incidenti di mesotelioma. ID 66” (rif. Convenzione tra FONDAZIONE IRCCS CA’GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO e l’Istituto Superiore di Sanità - fasc. DA70 – CUP I85E22000950005 – Responsabile Scientifico Dott.ssa Giada Minelli), D E C R E T A Art. 1 1. È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo di modelli statistici per lo sviluppo della sorveglianza epidemiologica delle malattie amianto correlate da usufruirsi presso il Servizio Tecnico Scientifico di Statistica dell’Istituto Superiore di Sanità. 2. Detta borsa di studio avrà la durata di anni 1 (uno). 3. La borsa di studio potrà essere rinnovata nei termini stabiliti dal disciplinare dell’Istituto in materia di gestione e attivazione di borse di studio e di dottorato di ricerca. La durata massima complessiva della borsa di studio è di quattro anni. 4. La supervisione della formazione, oggetto della borsa, è affidata ad un Responsabile scientifico, che in qualità di tutor, dovrà impartire al borsista un insegnamento per complessive 150 ore annue nell’ambito della materia di assegnazione della borsa di studio, concordandolo con il Direttore della Struttura tecnico-scientifica. A tale scopo dovrà essere predisposto un piano formativo che, attraverso l’adozione di un diario-registro e prevedendo la partecipazione anche a seminari, workshop e laboratori di ricerca tematici, ecc., fornisca un riscontro documentale del percorso di formazione del borsista e consenta di monitorarne l’andamento. 5. I rinnovi sono conferiti dal Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità, previa verifica da parte del Comitato Scientifico del positivo rendimento formativo impartito al borsista, documentato dal responsabile Scientifico/Tutor nella relazione finale che dovrà riportare l’eventuale redazione di poster, produzione di pubblicazioni, ecc. 6. L’importo complessivo di ciascuna borsa di studio sarà di €. 20.000,00 importo lordo annuo. 7. La borsa, comunque utilizzata, non configura un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della stessa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 8. La borsa di studio è incompatibile con: a) la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato subordinato anche a tempo determinato, ferma restando la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni; b) attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l’ipotesi di cui al punto precedente; c) la contemporanea fruizione di altre borse di studio o assegni di ricerca; d) la frequenza a corsi di laurea, dottorato o specializzazione post lauream, qualora gli obblighi di frequenza non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni. 9. La dichiarazione relativa all’assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al rapporto da instaurare con l’Istituto Superiore di Sanità è acquisita contestualmente all’accettazione della borsa di studio; 10. L’ipotesi in cui l’incompatibilità o il conflitto di interesse sia già presente all’atto del conferimento della borsa di studio o si verifichi in un momento successivo, comporta la decadenza immediata della borsa di studio assegnata, salvo il superamento della causa dell’incompatibilità o del conflitto di interesse entro e non oltre la data indicata dall’Istituto; 11. Il borsista si impegna a comunicare al dirigente competente, al responsabile scientifico, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente pervenuta che dovesse comportare il sorgere di situazioni anche potenziali di incompatibilità o di conflitto di interessi, rispetto a quanto precedentemente dichiarato all’atto dell’accettazione della borsa di studio. Art. 2 1. Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, commi 1, 2 e 3-bis del D. Lgs. 165/2001; b) maggiore età; c) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza; d) Laurea Magistrale in Scienze Statistiche (classe di laurea LM 82) ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. della Repubblica, conseguita presso una Università o presso un Istituto di Istruzione Universitaria Equiparato entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Nazionale del reclutamento, raggiungibile al seguente link: https://www.inpa.gov.it/; e) idoneità fisica all’attività connessa alla borsa; f) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. 2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e alla data di decorrenza della borsa. 3. L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato. Art. 3 1. La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato elettronico, compilando il “modulo di domanda” presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile dall’area “bandi di concorso” del sito www.iss.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale Nazionale del reclutamento, raggiungibile al seguente link: https://www.inpa.gov.it/. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione. 2. Per poter accedere al suddetto “modulo di domanda” il candidato dovrà essere in possesso dello SPID. 3. Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà versare una quota di partecipazione pari a euro 10,00 tramite piattaforma Ecommerce ISS all’indirizzo: pagopa.iss.it. 4. Il candidato, dovrà allegare al “modulo di domanda” i seguenti documenti: a) curriculum vitae; b) elenco titoli con numerazione progressiva; c) copia documento di identità; d) copia della ricevuta di conferma dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione. 5. Il bando del concorso sarà inserito anche nel sito internet dell’Istituto Superiore di Sanità – www.iss.it nell’area “Bandi di concorso”. 6. L’Istituto non assume responsabilità per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda sarà prorogato per un periodo corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il candidato potrà modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già trasmessa e, in tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine di tempo. Art.4 1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 2. Il Titolare del trattamento dati è l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con sede legale in Viale Regina Elena, n. 299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it. 3. In accordo con il RGPD, l’ISS ha provveduto a dotarsi di un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: responsabile.protezionedati@iss.it 4. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 5. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 6. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 7. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra. 8. È possibile, in qualsiasi momento, esercitare presso il Titolare i seguenti diritti, previsti dagli appositi articoli del RGPD, che consentono: a) l’accesso ai propri dati personali; b) la rettifica, cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento dei propri dati personali; c) l’opposizione al trattamento dei propri dati personali; d) la portabilità dei propri dati personali. 9. L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 10. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 11. Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n.11, CAP 00187, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it) Art. 5 1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e avrà la composizione prevista dall’art. 1, comma 20, del disciplinare dell’Istituto in materia di gestione e attivazione di borse di studio e di dottorato di ricerca. 2. La Commissione esaminatrice verificherà la regolarità formale delle domande. 3. La Commissione esaminatrice nella prima seduta dovrà individuare i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 6 e dovrà stabilire, altresì, i criteri e le modalità di valutazione del colloquio da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare il punteggio attribuito al colloquio medesimo. 4. I candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sarà accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precederà la valutazione dei titoli di merito. Art. 6 1. La valutazione dei titoli precede l’espletamento del colloquio e sarà resa nota agli interessati. 2. La Commissione esaminatrice disporrà, per la valutazione dei titoli di ciascun candidato, di complessivi punti 30,00, ed attribuirà un punteggio ad ogni singolo titolo. 3. Detto punteggio sarà così ripartito: Categoria I: Pubblicazioni, rapporti, comunicazioni a congresso: fino a punti 6,00 (sei) Categoria II: Attività svolta, corsi di perfezionamento, di specializzazione, di qualificazione, di aggiornamento, altri titoli: fino a punti 10,00 (dieci) Categoria III: Voto di laurea fino a punti 14,00 (quattordici), attribuiti secondo il seguente prospetto: * fino a 100/110 punti 3,00 (tre); * da 101/110 a 107/110 punti 7,00 (sette); * da 108/110 a 110/110 punti 11,00 (undici); * 110/110 con lode punti 14,00 (quattordici). 4. Il candidato non dovrà allegare materialmente alcun titolo, bensì, come richiesto dal precedente articolo 3, dovrà allegare un curriculum vitae e un elenco dei titoli con numerazione progressiva. Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, all’interno del “modulo di domanda” la veridicità sul possesso di quanto elencato. 5. Il curriculum vitae e l’elenco titoli dovranno contenere tutti gli elementi che li rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiscono. 6. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 7. L’Istituto procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato. 8. I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla Commissione prima di procedere alla valutazione stessa. 9. Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione verrà comunicato ai singoli candidati a cura della Commissione stessa. 10. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, dovrà precedere l’esame di cui al successivo art. 7. Art. 7 1. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 18/30 (diciotto trentesimi). 2. Il colloquio non potrà aver luogo nei giorni di festività religiose, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all’art. 8, comma 3, della Costituzione, rese note con decreto del Ministro dell’Interno, nonché nei giorni festivi nazionali. 3. Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso con l’indicazione della sede e dell’ora in cui avrà luogo. 4. Il colloquio, che si terrà in lingua italiana, consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all’attività scientifica svolta e sui titoli scientifici prodotti. 5. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non otterrà una votazione di almeno 18/30 (diciotto trentesimi). 6. La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e il voto riportato nel colloquio. 7. In base alla votazione complessiva di cui sopra la Commissione formerà la graduatoria di merito. 8. A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata dall’età del candidato. Sarà preferito il candidato più giovane d’età. 9. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Art. 8 1. Conclusa la procedura, con provvedimento del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche sarà approvata la graduatoria di merito, saranno dichiarati i vincitori del concorso ed assegnate le borse di studio. 2. La graduatoria sarà pubblicata sul Portale Nazionale del reclutamento, raggiungibile al seguente link: https://www.inpa.gov.it/, sul sito Internet dell’Istituto Superiore di Sanità: www.iss.it, nella sezione “Bandi di concorso” e sull’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it. 3. Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative. Art. 9 1. I candidati dichiarati vincitori, e ai quali è stata assegnata la borsa di studio, dovranno presentare o far pervenire, tramite e-mail o pec, all’Ufficio Reclutamento, Borse di studio e Formazione – Viale Regina Elena n. 299, 00161 ROMA entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’interessato e comprovante: a) la data ed il luogo di nascita; b) la residenza; c) la cittadinanza; d) il non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; e) il titolo di studio. 2) Il permesso di soggiorno CE o l’attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi Terzi). 2. L’Istituto richiederà direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi. 3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5 comma 6 del presente bando in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 4. L’Istituto procederà all’accertamento della idoneità fisica a svolgere l’attività connessa alla borsa tramite visita medica da parte del medico competente dell’Istituto Superiore di Sanità. 5. I candidati dichiarati vincitori, inoltre, dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 13 del presente bando e il divieto stabilito dall’art. 1 del bando medesimo di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o corrispettivi derivanti da altre borse o rapporti di lavoro pubblico o privato. Art. 10 1. La data di decorrenza della borsa di studio è stabilita insindacabilmente dall’Istituto Superiore di Sanità all’atto del conferimento. 2. Il borsista, prima di iniziare la fruizione della borsa di studio, dovrà far pervenire all’Istituto la dichiarazione di accettare la borsa, la dichiarazione di rispettare il divieto di cumulo e la dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse rispetto al rapporto da instaurare con l’Istituto Superiore di Sanità. Art. 11 1. Il vincitore del concorso al quale è stata assegnata la borsa di studio verrà invitato ad iniziare la frequenza presentandosi, a pena di decadenza, il giorno fissato nell’apposita comunicazione inviata tramite e-mail. Il giorno di inizio coinciderà con il primo giorno di ogni mese. 2. Il Responsabile scientifico dovrà vigilare affinché l’attività di borsista non sia espletata con le modalità proprie del lavoro subordinato. Il borsista non è tenuto all’osservanza dell’orario di lavoro presso la sede di fruizione della borsa. 3. Il Direttore della struttura interessata notifica, entro una settimana all’ufficio preposto, eventuali sospensioni e/o interruzioni della stessa. 4. La data di decorrenza della borsa di studio può essere rinviata nel caso in cui il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia. 5. La fruizione della borsa può essere temporaneamente sospesa nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza o puerperio o per malattia o infortunio superiore ad un mese; in tali casi la durata della borsa di studio viene protratta per il restante periodo residuo. 6. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati, previa produzione di idonea documentazione. 7. È consentito un periodo complessivo di assenza giustificata dalla fruizione della borsa di studio non superiore a trenta giorni in un anno, previa autorizzazione del Direttore di struttura, sentito il Responsabile Scientifico. Detta assenza non costituisce interruzione della borsa. 8. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l’attività prevista, dovrà dame tempestiva comunicazione al Direttore di struttura ed al Responsabile Scientifico. 9. Nel corso della fruizione della borsa di studio, previa autorizzazione del Direttore di struttura, il borsista può partecipare a convegni e congressi per attività formative connesse allo svolgimento della borsa. 10. I titolari delle borse di studio hanno diritto alle spese di viaggio, vitto e alloggio e di iscrizione per la partecipazione a convegni e congressi, per attività connesse allo svolgimento della formazione, su proposta del Responsabile Scientifico, previa autorizzazione del responsabile della struttura ove il borsista svolge la propria attività formativa. I rimborsi sono a carico esclusivamente della struttura presso la quale la borsa viene fruita. Art. 12 1. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire apposita accettazione della borsa di studio e che non diano inizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità, all’attività relativa alla borsa di studio. 2. Può essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dal Presidente, su proposta del Responsabile Scientifico, sentito il Direttore di struttura presso cui il borsista svolge la sua attività, l’assegnatario della borsa di studio che: a) dopo aver iniziato l’attività di ricerca non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze; b) dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività di ricerca; c) non ottemperi agli obblighi previsti dall’art.1 e dal successivo art. 13 del presente bando. 3. I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio loro assegnata, dovranno far pervenire, sempre nel termine sopra indicato, la rinuncia alla borsa medesima. 4. La borsa di studio che risulterà eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza dei vincitori potrà essere assegnata ai candidati risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria. 5. Tali assegnazioni non potranno essere disposte trascorsi sei mesi dalla data del primo provvedimento di assegnazione delle borse. Art. 13 1. Il borsista ha l’obbligo: a) di iniziare la propria attività presentandosi il giorno fissato nella comunicazione di cui al precedente art. 11; b) di frequentare la struttura di assegnazione, svolgendo le ricerche per le quali è stata concessa la borsa, secondo le direttive del Responsabile Scientifico; c) di osservare le norme interne dell’Istituto; d) di dare notizia di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i. Art. 14 1. Il borsista sarà assicurato presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall’esercizio della propria attività presso l’Istituto Superiore di Sanità. A norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazione e integrazioni, l’Istituto assumerà l’onere della relativa spesa; 2. Il vincitore, nell’accettare la borsa di studio, dovrà dichiarare di aver preso visione delle norme di sicurezza connesse alle attività formative previste, che gli saranno state comunicate dal Responsabile Scientifico; Art. 15 1. L’ammontare della borsa di studio verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica, a cura della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche. 2. La spesa complessiva di € 22.000,00 (costo complessivo gravante sul progetto comprensivo degli oneri riflessi) per la / ciascuna borsa di studio graverà sulle voci 2233 e 2266 del Bilancio dell’Istituto Superiore di Sanità. Roma, 25/10/2023 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO DI STATISTICA 9