Istituto Superiore di Sanità Decreto n. 251/2023 IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE Visto il D.P.R. 12.2.1991, n. 171; Vista la legge 5.2.1992, n. 104; Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni; Visto il D.Lgs 12.5.1995, n. 196 e successive modificazioni; Vista la legge 12.3.1999, n. 68; Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto il decreto presidenziale 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell’Istituto Superiore di Sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio; Visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196; Visto il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 13 maggio 2009; Visto il decreto legislativo 28.6.2012 n. 106 recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell’art.2 della legge 4 novembre 2010 n. 183; Visto il D.M. 24 ottobre 2014, concernente l’approvazione dello Statuto dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni disposte a seguito delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 3 del 31 maggio 2022 e n. 1 del 26 luglio 2022; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 2 marzo 2016, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 28 giugno 2012 , n. 106; Visto il Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP) del 27.4.2016; Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca stipulato il 19.4.2018; Vista la deliberazione n. 2 allegata al verbale n. 48 del 3.6.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità ha approvato l’adozione del Piano Triennale di Attività 2021-2023; Vista la deliberazione n. 2, allegata al verbale n. 52 del 28.10.2021, con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di attività 2022-2024(aggiornamento 2022); Vista la deliberazione n. 7, allegata al verbale n. 65, del 28 aprile 2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto ha approvato l’attivazione di una procedura concorsuale a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente di ricerca per il Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria – “settore delle malattie zoonotiche emergenti”, in modo da completare la programmazione 2021 – 2022 relativa al profilo in questione; Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione D E C R E T A Art. 1 1. E’ indetto un pubblico concorso, per titoli, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 1 unità per il profilo di Dirigente di ricerca in prova – I livello professionale per il Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità - “settore delle malattie zoonotiche emergenti”– codice concorso TI DR SANV 2023 01: Titolo di studio richiesto: - Laurea magistrale in Biologia (LM6), Medicina Veterinaria (LM 42). Esperienza: Esperienza di ricerca nell’ambito degli agenti zoonotici emergenti nell’uomo e negli animali. Art. 2 1. Nella prima seduta, la Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dai candidati, accerta per ciascuno di essi il possesso dell’esperienza professionale di cui all’art. 1 del presente bando e ne dà tempestiva comunicazione all’Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione. 2. Nella stessa seduta la Commissione dovrà individuare i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 6 da formalizzare nel relativo verbale. Quanto previsto dal presente comma dovrà precedere gli accertamenti di cui al precedente comma 1. Art. 3 1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: laurea indicata nel precedente articolo 1 rilasciata da una Università della Repubblica. Nel caso in cui la laurea sia stata conseguita presso una Università estera il candidato, a pena di esclusione, dovrà dimostrarne l’equivalenza mediante la produzione del provvedimento della competente Università italiana o del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che la riconosca, secondo la vigente normativa in materia; b) l’idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. c) - cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono partecipare i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; - cittadinanza di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; I candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sarà accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precederà la valutazione dei titoli di merito. d) età non superiore a 65 anni. 2. Non possono essere ammessi ai concorsi: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse umane ed economiche. Art. 4 1. La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato elettronico, compilando il “modulo di domanda” presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione. 2. Per poter accedere al suddetto “modulo di domanda” il candidato dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative tramite helpdesk dell’applicazione. 3. Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà versare una quota di partecipazione pari a euro 10,00 tramite piattaforma Ecommerce ISS all’indirizzo: pagopa.iss.it. 4. Il candidato, dovrà allegare al “modulo di domanda” i seguenti documenti: a) Elenco titoli con numerazione sequenziale e continua. Nell’elenco il candidato dovrà indicare il titolo di studio, l’esperienza e tutti i requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando, nonché il possesso dei titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito di cui al successivo art.10. b) Copia documento di identità. c) Ricevuta pagamento quota di partecipazione 5. Il bando del concorso sarà inserito nel sito internet dell'Istituto Superiore di Sanità – www.iss.it nell’area “Bandi di concorso”. 6. Nel caso in cui la laurea sia stata conseguita presso una Università estera il candidato, a pena di esclusione, dovrà dimostrarne l’equivalenza mediante la produzione del provvedimento della competente Università italiana o del Ministero dell’Istruzione In tal caso il candidato dovrà dichiarare nell’elenco titoli di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza sopraindicata oppure di rientrare nelle condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero di essere in possesso del riconoscimento ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001. 7. L’eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto dall’art.20, 2° comma, della legge 5.2.1992, n. 104, dovrà specificare l'ausilio necessario per sostenere la prova orale in relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall’art.16, comma 1, della legge 12.3.1999, n.68, a seconda delle situazioni, verranno messe in atto speciali modalità di svolgimento della suddetta prova, per consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva condizione di parità con gli altri candidati. 8. I candidati i cui “moduli di domanda e elenchi titoli non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato. 9. L’Istituto non assume responsabilità per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Art. 5 1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 2. Il Titolare del trattamento dati è l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con sede legale in Viale Regina Elena n.299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it. 3. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 4. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 5. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 6. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra. 7. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Art. 6 1. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 30. 2. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: Ctg. 1) SERVIZI ED ATTIVITA’ PRESTATI PRESSO ENTI O ISTITUZIONI DI RICERCA NEL SETTORE DELLA SANITA’ PUBBLICA O PRIVATA: fino a punti 14,00; Saranno attribuiti punti 2,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta. Ctg. 2) PUBBLICAZIONI E/O ATTIVITA’ TECNICO-SCIENTIFICHE: fino a punti 11,00 punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0,50. Ctg. 3) SPECIALIZZAZIONI, DOTTORATI DI RICERCA fino a punti 4,50 punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 2,00. Ctg.4) PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, VINCITE O IDONEITA’ IN PUBBLICHE SELEZIONI O CONCORSI, BORSE DI STUDIO ED ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI: fino a punti 0,50 punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0,10. 3. Il candidato non dovrà presentare materialmente alcun titolo bensì dovrà allegare al “modulo di domanda” di cui al precedente art. 4 un elenco dei titoli con numerazione dei titoli stessi sequenziale e continua. 4. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall’art.76 del D.P.R.28.12.2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 5. L’Istituto procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato. 6. I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla Commissione prima di procedere alla valutazione stessa. 7. Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione verrà comunicato ai singoli candidati a cura della Commissione stessa. Art. 7 1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione. Art.8 1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Presidente dell’Istituto e avrà la composizione prevista dall’art. 9 e dall’art. 6 bis del D.P. 3.10.2002, come modificato con D.P. 31.3.2005. Art.9 1. In base ai punteggi dei titoli riportati dai candidati la relativa Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, con l’indicazione dei punteggi stessi. 2.Il candidato che avrà riportato un punteggio inferiore a punti 21,00 non sarà incluso nella graduatoria di merito. Art. 10 1. I candidati che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all’Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto Superiore di Sanità, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui agli stessi sia stato notificato il punteggio riportato nei titoli, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestanti il possesso di tali titoli fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di concorso. 2. Le riserve sono le seguenti: a) riserva di posti a favore degli orfani per servizio e categorie equiparate, prevista dall’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei limiti previsti dall’art.3 comma 1, lett. a) della legge medesima. I beneficiari di detta riserva debbono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, nella quale dovranno dichiarare di essere in possesso del requisito che dà diritto all’iscrizione negli elenchi delle categorie protette ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/99 o categorie equiparate; 3. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall’art.5, comma 4, del D.P.R. n.487/1994 e successive modificazioni, da comprovarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a seconda dei casi. 4. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno. b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche; c) dall’età. E ’preferito il candidato più giovane di età. 5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nell’elenco titoli il possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a parità di merito di cui sopra non potrà beneficiare dei medesimi. 6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Detti documenti non sono soggetti all’imposta sul bollo. 7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Art. 11 1. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito di cui al precedente art. 10, con decreto del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed economiche, sarà approvata la graduatoria di merito e verrà dichiarato il vincitore. 2. La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per le eventuali impugnative. 3. La graduatoria sarà pubblicata, altresì, sul sito internet dell’Istituto Superiore di Sanità: www.iss.it/ nella sezione “Bandi di concorso” e nella piattaforma SelezioniOnline. Art. 12 1. Il candidato dichiarato vincitore, previa produzione della documentazione di cui al successivo art.13, saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell’art.3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Istituzioni ed enti di Ricerca e Sperimentazione stipulato il 21.2.2002, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio. 2. Detto rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo 21.2.2002 di cui sopra. 3. Al nuovo assunto verrà corrisposta la retribuzione tabellare annua lorda per il profilo di Dirigente di ricerca che compete alla I fascia stipendiale pari a € 51.523,85, ai sensi del CCNL dell’istruzione e ricerca sottoscritto il 6.12.2022 per il triennio 2019-2021, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 4. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova che avrà la durata di tre mesi. Detto periodo avrà durata dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo dell’Istituto Superiore di Sanità con contratto a tempo indeterminato, o che abbia prestato servizio, nel medesimo Ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e livello pari o superiori con contratto a tempo determinato. 5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 6. Sarà considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio. Art. 13 1. Il candidato dichiarato vincitore dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti: 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, sottoscritta dall’interessato e comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal bando: 2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal candidato corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l’Istituto Superiore di Sanità. 3) Il permesso di soggiorno CE o l’attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi Terzi). 2. L’Istituto procederà a campione al controllo delle suddette dichiarazioni richiedendo direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi. 3. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 4. Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. 5. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, l’Istituto Superiore di Sanità comunicherà ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1 del precedente art.12. Roma, 09 maggio 2023 IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE (Dott.ssa Rosa Maria MARTOCCIA) F.to Dott.ssa Martoccia Responsabile del procedimento Dott. Stefano DI MATTEO Direttore dell’Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione e mail: uff3rue@iss.it 7