Indietro Cos’è l’Economia circolare

Secondo la definizione della Ellen MacArthur Foundation economia circolare “è un termine generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. … L’economia circolare è dunque un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi!”.

La Commissione Europea ha adottato nel 2015 il Piano d’azione per la transizione verso un’economia circolare. Questo Piano d’azione che riguarda l’intero ciclo di vita dei materiali, comprende proposte legislative sui rifiuti con l’obiettivo a lungo termine di ridurre gli smaltimenti in discarica e incrementare il riciclo e il riutilizzo di materiali. Tra le misure previste dal Piano, particolare importanza assumono quelle che incideranno sulla progettazione dei prodotti finalizzata alla loro riparabilità, durabilità e riciclabilità. Inoltre, è intenzione della Commissione, nella revisione di tutta la normativa di settore, prestare particolare attenzione alla coerenza delle varie misure, con particolare riferimento all'interfaccia prodotti-rifiuti e contenuto di sostanze chimiche.

Nel gennaio 2018 la Commissione europea ha presentato la “Comunicazione sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti” dove individua quattro problematiche:

  • le informazioni sulla presenza di sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern – SVHC) non sono facilmente accessibili a coloro che trattano i rifiuti e li preparano per il recupero;
  • i rifiuti possono contenere sostanze la cui presenza in prodotti nuovi non è più autorizzata;
  • le norme dell’UE che stabiliscono quando un rifiuto cessa di essere tale non sono completamente armonizzate e risulta pertanto difficile determinare in che modo un rifiuto diviene un nuovo materiale e un prodotto;
  • le norme per stabilire quali rifiuti e sostanze chimiche siano pericolosi non sono ben allineate e ciò influisce sull'utilizzo delle materie recuperate.

Nella relazione della Commissione europea del marzo 2019 sull'attuazione del Piano d’azione per l’economia circolare si evidenzia che le 54 azioni previste nel Piano d’azione 2015 sono state per la maggior parte realizzate o in fase di attuazione e che l’attuazione del Piano d’azione ha accelerato la transizione verso un’economia circolare in Europa.

Il termine End of Waste (EoW) (legge n. 128/2019 che all'articolo 14bis, modifica ed integra la disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto contenuta all’art. 184-ter del Codice dell’ambiente D. Lgs. 152/2006), si riferisce a un processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Per EoW si deve intendere, quindi, non il risultato finale bensì il processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto.

La riduzione dell’uso di materie contenenti sostanze pericolose è un aspetto molto importante nell'ottica di un modello di economia circolare, ovvero di un’economia in cui i prodotti di oggi sono le risorse di domani, in cui il valore dei materiali viene il più possibile mantenuto o recuperato, in cui gli scarti e gli impatti sull'ambiente sono minimizzati.

Per un corretto recupero dei materiali è importante stabilire quali siano gli ambiti di applicazione delle diverse normative coinvolte. Il Regolamento REACH stabilisce che i rifiuti, come definito a norma dell’art.3 nella Direttiva 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, non sono considerati né sostanze né miscele né articoli. Di conseguenza, le disposizioni del REACH per sostanze, miscele e articoli non sono applicabili ai rifiuti.  Tuttavia, non appena un materiale “cessa di essere un rifiuto”, le disposizioni del Regolamento suddetto sono applicabili, in linea di principio, come per qualsiasi altro materiale, a meno che siano oggetto di esenzione.

È necessario tener conto che le sostanze recuperate sono soggette all'obbligo di Autorizzazione all'uso in quanto tali, in quanto componenti di miscele o articoli, e qualora siano inserite in Allegato XIV del REACH. Questo implica che l’operatore che effettua il recupero di una sostanza inserita nell'Allegato XIV, e ne richiede l’autorizzazione all'uso, deve predisporre un piano di sostituzione di tale sostanza individuando sostanze o tecnologie alternative idonee che presentano minori pericoli e rischi per la salute umana e per l’ambiente, rispetto alla sostanza recuperata.


Dipartimenti/Centri/Servizi

Sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore

Tematica

Sostanze chimiche e tutela della Salute Economia circolare


Navigazione Categorie