Indietro Pericoli ed effetti sulla salute di sostanze usate nel settore tessile e delle calzature

A partire dalla fine del secolo scorso le conoscenze degli effetti sulla salute di sostanze, per lo più sensibilizzanti, usate nel settore del tessile e delle calzature che a contatto con la pelle possono causare dermatiti da contatto e dermatiti da contatto su base allergica, sono notevolmente migliorate. Tali sostanze esercitano la propria azione attivando meccanismi che possono essere ricondotti alle proprietà intrinseche delle sostanze utilizzate nella filiera tessile.

L’Allegato I del Regolamento 1272/2008/CE relativo a classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP) che stabilisce i criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose, al punto 3.4.1.2 definisce una sostanza sensibilizzante per la pelle come “una sostanza che, a contatto con la pelle, provoca una reazione allergica”.

Per produrre la reazione allergica di sensibilizzazione della pelle è necessario un primo contatto, l’induzione, in cui il sistema immunitario riconosce la sostanza come estranea all’organismo e potenzialmente pericolosa attivando una risposta immunitaria specifica. I sintomi clinici possono poi apparire se l’esposizione successiva è sufficiente a scatenare una reazione cutanea visibile (fase di elicitazione o scatenamento). Come conseguenza di questo meccanismo, i test predittivi seguono solitamente uno schema in cui vi è una fase di induzione della reazione seguita da una fase di elicitazione standardizzata, per cui si ricorre in generale ad un test epicutaneo, il patch test, che consiste nell’applicare la sostanza potenzialmente sensibilizzante su una piccola parte di cute al fine di produrre un eczema in una zona limitata del corpo.

Tuttavia, la diagnosi di dermatite da contatto causata da prodotti tessili è probabilmente sottostimata a causa del numero limitato dei patch test standard disponibili per le sostanze note presenti nei tessuti e per l’impossibilità di individuare tutte le sostanze chimiche utilizzate per tingere o rifinire i capi in quanto non sempre vengono dichiarati sull’etichetta.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, il 4 gennaio 2018, con la pubblicazione del decreto Decreto Legislativo n. 190 del 15 novembre 2017, ha introdotto sanzioni per le violazioni alle disposizioni previste dalla direttiva 94/11/CE concernente l’etichettatura dei materiali impiegati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e dal Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili, all’etichettatura ed al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili per garantire al consumatore un’informazione corretta e consapevole sulla composizione del prodotto da acquistare.


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