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Indietro SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE NEL COMPARTO TESSILE

La produzione tessile è caratterizzata da diverse fasi di lavorazione (es. preparazione e lavaggio dei tessuti, filatura, tessitura, tintura, finissaggio) che richiedono l’utilizzo di sostanze chimiche di diversa natura. Il loro impiego non è però regolamentato da un unico corpus legislativo ma da un complesso di normative cogenti ed iniziative volontarie che disciplina parte del ciclo di vita degli articoli ed include divieti o limitazioni all’utilizzo di alcune sostanze. In questo modo, è possibile tutelare la salute umana e l’ambiente, garantendo quali prodotti possano essere immessi sul mercato perché ritenuti sicuri.   

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reg. REACH – Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) si colloca in questo contesto ponendo le basi per un sistema indirizzato a valutare e controllare i rischi delle sostanze chimiche per la salute umana e per l’ambiente, attribuendo maggiore responsabilità all’industria. L’elenco delle sostanze chimiche utilizzate nel ciclo produttivo degli articoli tessili, della concia delle pelli e per la realizzazione di accessori (gioielli, fibbie, rivetti, bottoni, marchi metallici, catene, cerniere ecc.) è lungo e complesso ed attualmente include sia sostanze soggette a restrizione (presenti nell’allegato XVII del REACH) al fine di limitarne o vietarne la produzione e l’immissione sul mercato (inclusa l’importazione), che ad autorizzazione (allegato XIV del REACH) allo scopo di garantire che sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) vengano progressivamente sostituite con alternative più sicure.   

Le principali sostanze impiegate nel settore tessile e soggette a restrizione possono essere raggruppate in 3 macro  categorie:  

i. restrizioni REACH che si riferiscono ad articoli tessili ed in pelle anche se non menzionati in modo esplicito;  

ii. restrizioni REACH specificamente riferite ad articoli tessili;   

iii. restrizioni REACH che interessano sostanze in relazione alla loro presenza in articoli tessili, in pelle/cuoio.   

Nello specifico, queste includono: alcuni ritardanti di fiamma, composti organostannici, composti del mercurio, del cadmio, del piombo, del nichel, del cromo VI, ammine aromatiche classificate come cancerogene potenzialmente rilasciate dai coloranti azoici, alchilfenolietossilati, idrocarburi policiclici aromatici, ftalati, dimetilfumarato.   

Accanto a queste, sono state introdotte n.33 sostanze CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione) di categoria 1A e 1B che dal 1° novembre 2020 non possono più essere presenti, oltre specifici valori soglia, in prodotti quali:  

i. capi d’abbigliamento o relativi accessori;  

ii. articoli tessili diversi da capi d’abbigliamento che, in condizioni di uso normali o prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d’abbigliamento (es. coperte, accappatoi, asciugamani, copripiumini, federe per cuscini, sacchi a pelo);  

iii. calzature.  Tali sostanze CMR sono comprese nei seguenti gruppi: metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), solventi, ftalati, coloranti azoici e relative ammine aromatiche rilasciate e formaldeide. Inoltre, nel giugno del 2019 è stata avanzata una nuova proposta di restrizione d'uso da Francia e Svezia per le sostanze sensibilizzanti potenzialmente presenti in articoli tessili, cuoio e pelli, al fine di proteggere i consumatori. La proposta è stata discussa e approvata da parte dei Comitati ECHA (RAC e SEAC), ad oggi, in attesa di pubblicazione.


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