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Back Classificazione del Biossido di Titanio

Il 18 febbraio 2020, la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2020/217 (14° ATP del CLP) che include nell’Allegato VI del CLP il biossido di titanio (in polvere contenente ≥ 1% di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm) classificandolo come sostanza sospettata di provocare il cancro per inalazione (Cancerogeno di categoria 2 con indicazione di pericolo H351) [1]. La classificazione è entrata in applicazione il 1° ottobre 2021.

Il Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza emanata il 23 novembre 2022 [2], ha annullato la classificazione e l’etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente ≥ 1% di particelle con diametro ≤ 10 μm, introdotta dal 14° ATP del CLP.

La Francia, come Stato Membro che aveva presentato la proposta di classificazione, con un comunicato stampa emesso il 13 febbraio 2023 dal Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires [3], ha annunciato di aver presentato l’8 febbraio ricorso contro la sentenza della Corte di Giustizia. 

Il 14 febbraio 2023 la Commissione Europea ha presentato un autonomo ricorso contro la medesima sentenza.

Giuridicamente la presentazione di un ricorso ha effetto sospensivo sulla sentenza della Corte Europea e pertanto la classificazione armonizzata rimarrà in vigore fino alla definizione del processo di appello.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TJ0279

[3] https://www.ecologie.gouv.fr/france-continue-defendre-classification-du-dioxyde-titane-comme-cancerogene-suspecte-au-niveau