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Back Etichettatura delle fragranze allergizzanti nei detergenti

I Servizi delle Commissione si sono recentemente espressi in merito all’applicabilità anche ai detergenti dei periodi di transizione stabiliti dal Regolamento (UE) 2023/1545 per quanto riguarda l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei cosmetici.

Per l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei detergenti il Regolamento (CE) N. 648/2004 relativo ai detergenti fa riferimento al Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici. 

Il Regolamento (UE) 2023/1545 ha modificato l'allegato III del Regolamento sui prodotti cosmetici stabilendo disposizioni specifiche e periodi di transizione per l'etichettatura di 56 allergeni profumati aggiuntivi.

Il Regolamento raggruppa, inoltre, fragranze simili esistenti in voci singole per facilitare la comunicazione di informazioni sull'etichettatura. 

Per consentire alle imprese di adeguarsi, il Regolamento (UE) 2023/1545 prevede un periodo di transizione di 3 anni, cioè fino al 31 luglio 2026, per l'immissione dei prodotti sul mercato. Le imprese possono usufruire di un periodo fino a 5 anni, cioè fino al 31 luglio 2028, per ritirare dal mercato i prodotti cosmetici che non sono conformi ai nuovi requisiti e che sono stati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di etichettatura. Di conseguenza, sono previsti gli stessi periodi di transizione anche per l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei detergenti.