ECHA ha aggiornato la Q&A n.1727 con la versione del 4 giugno 2025 per quanto riguarda l’applicazione dell’UFI

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Il 1° gennaio 2025 ha segnato la fine del periodo di transizione. Ciò significa anche che le miscele presenti sugli scaffali dei distributori, classificate come pericolose in base ai loro effetti sulla salute o fisici, non potranno più essere ulteriormente fornite se non è apposto un UFI sulla loro etichetta, in quanto non sarebbero conformi al CLP compresi gli obblighi di cui all'Allegato VIII.
Poiché i fornitori di una catena di approvvigionamento devono collaborare per soddisfare i requisiti del CLP, i distributori e i rivenditori hanno l'obbligo di richiedere l'UFI ai propri fornitori a monte e di apporlo, mentre gli utilizzatori a valle, gli importatori e i distributori che rietichettano o cambiano il marchio della miscela hanno l'obbligo di fornirlo.
Gli operatori possono scegliere di rietichettare i prodotti già presenti in magazzino e sugli scaffali aggiungendo l'UFI alle etichette esistenti tramite adesivi.