Nell’ottica della più totale trasparenza, il Regolamento prevede che l’interessato debba avere la piena consapevolezza delle attività trattamentali effettuate sui propri dati, a tal proposito gli articoli 13 e 14 del GDPR stabiliscono il contenuto minimo delle informazioni da fornire in maniera chiara, intelligibile e facilmente accessibile a quest’ultimo:
- dati di contatto del Titolare e del Responsabile del Trattamento;
- dati di contatto del DPO - RPD;
- base giuridica;
- periodo di conservazione;
- indicazione dei diritti dell’interessato;
- se trasferisce i dati personali in Paesi terzi.
Inoltre, in ossequio al principio di stratificazione le informazioni privacy possono essere fornite con modalità alternative e in modo più funzionale possibile rispetto alle finalità e all’utenza destinataria. Dunque, risultano ammissibili e idonee anche informazioni privacy sotto forma grafica, audio, video purché le stesse rispettino i principi sanciti dalla normativa e richiamate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.