Biocidi: Il processo di revisione delle sostanze attive
TEMA
Sostanze chimiche e tutela della salute
Detergenti, disinfettanti e disinfestanti (Biocidi)
Pubblicato 13/11/2019
- Modificato 07/01/2022
I termini detergente e disinfettante sono spesso confusi tra loro: mentre il primo ha lo scopo di rimuovere lo sporco (detergere), il secondo è formulato per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi, e/o virus (disinfettare) e organismi superiori, quali insetti, roditori, etc. (disinfestante).
Questi tipi di prodotto sono anche distinti dal fatto che i disinfettanti/disinfestanti non sono di libera vendita come i detergenti, ma sono soggetti ad una procedura autorizzativa armonizzata a livello nazionale ed europeo per la messa a disposizione sul mercato, garantendo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente.
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Biocidi: Il processo di revisione delle sostanze attive
Pubblicato 14/02/2020
- Modificato 29/12/2020
Attualmente, è in corso di svolgimento presso l’Unione Europea un programma di lavoro per la valutazione delle sostanze attive presenti sul mercato dell’Unione Europea che impegna sia le imprese (per la fornitura dei dati sulle sostanze e degli studi previsti dalla direttiva) che gli Stati membri (per l’attività di valutazione del rischio coordinata dalla Commissione).
Quando, teoricamente nel 2024, il programma di revisione delle sostanze attive in commercio sarà concluso, gli Stati membri potranno autorizzare esclusivamente biocidi contenenti sostanze attive iscritte negli elenchi comunitari.
Successivamente all'iscrizione di un principio attivo negli allegati, per tutti i prodotti contenenti quel principio attivo viene a decadere la normativa nazionale questi potranno essere immessi sul mercato, come biocidi, solo dopo una autorizzazione o una registrazione da parte del Ministero della Salute .
Il programma di revisione dei principi attivi, presenti sul mercato al 14 maggio 2000, è stato avviato con l’emanazione del Regolamento 1896/2000 (Decreto Presidente Repubblica n. 392 del 06.10.1998: Normativa Commercializzazione Presidi Medico Chirurgici. Regolamento di semplificazione per la autorizzazione alla immissione in commercio di presidi medico chirurgici. Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13.11.1998) che invitava i soggetti interessati ad identificare e/o notificare i principi attivi biocidi esistenti a quella data.
Attualmente ci troviamo nella fase del programma di revisione caratterizzata dalla valutazione da parte degli Stati membri relatori dei dossier relativi alle combinazioni di principio /prodotto notificate.
A decorrere dalla medesima data, i presidi revocati non possono più essere immessi sul mercato nè vi possono essere mantenuti. I principi attivi coinvolti sono quelli che non sono stati sostenuti da alcuna Società.
Oltre a questo, il decreto proibisce l’immissione ed il mantenimento sul mercato dei biocidi attualmente in libera vendita (quindi non PMC) che contengono principi attivi non notificati.
Le conseguenze del decreto non si limitano alla commercializzazione dei suddetti prodotti. L’art. 8 del decreto, recita:
“ … dal 1° settembre 2006 è vietato l’impiego presso terzi, da parte di operatori professionali, dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3.”
Stabilito questo, dopo il 1° settembre i PMC in questione non possono più essere venduti, né utilizzati per conto terzi da parte di professionisti.
Invece, i principi attivi notificati alla Comunità Europea, in base alle procedure previste dal Regolamento 1896/2000 in relazione alla tipologia di prodotto, sono quelli sottoposti al programma di revisione.
Quindi la revisione riguarda il principio attivo in relazione alla tipologia di prodotto biocida per la quale è stato notificato.
Un principio attivo non è stato notificato per alcuni tipi di prodotti, relativamente a tali tipologie non viene revisionato.
Tali principi attivi partecipano al programma di revisione.