TEMA

Sostanze chimiche e tutela della salute

Detergenti, disinfettanti e disinfestanti (Biocidi)

I termini detergente e disinfettante sono spesso confusi tra loro: mentre il primo ha lo scopo di rimuovere lo sporco (detergere), il secondo è formulato per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi, e/o virus (disinfettare) e organismi superiori, quali insetti, roditori, etc. (disinfestante).

Questi tipi di prodotto sono anche distinti dal fatto che i disinfettanti/disinfestanti non sono di libera vendita come i detergenti, ma sono soggetti ad una procedura autorizzativa armonizzata a livello nazionale ed europeo per la messa a disposizione sul mercato, garantendo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente.



Indietro La normativa sui detergenti

La normativa europea in vigore:

Regolamento (CE) N. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e successive modifiche:

Regolamento (UE) N. 259/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012

Regolamento (CE) N. 551/2009 della Commissione del 25 giugno 2009

Regolamento (CE) N. 219/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009

Regolamento (CE) N. 1336/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008

Regolamento (CE) N. 907/2006 della Commissione del 20 giugno 2006

La normativa italiana:

Decreto Legislativo 6 febbraio 2009, n. 21 – Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti

Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 266 – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004

Il Reach, in relazione alla scadenza del 2018,  ha comportato l’acquisizione di maggiori dati che hanno portato a variazioni delle classificazioni in categorie più restrittive.

Un’altra conseguenza del cambio di classificazione è correlata all’applicazione della direttiva Seveso che dovrà essere applicata anche agli impianti di produzione di detergenti quando superano i limiti di stoccaggio di materiali pericolosi secondo quanto definiti dal Decreto Legislativo 105/2015. Infatti la classificazione di pericolo per l’ambiente sia per gli effetti acuti che cronici dei prodotti, per esempio, a base di ipoclorito (ed eventualmente di altri ingredienti oggetto di riclassificazione), conservati o utilizzati in quantitativi superiori a 200 tonnellate/anno, fa ricadere gli impianti che li producono, fra quelli coinvolti negli obblighi previsti dalla normativa “Seveso”.


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Sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore

Tematica

Detergenti disinfettanti e disinfestanti (biocidi)