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Il regolamento REACH definisce un articolo come 

“un oggetto a cui sono dati durante la produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”. 

La maggior parte degli oggetti comunemente utilizzati nelle abitazioni private e nelle industrie sono articoli (per esempio, cucchiai di plastica monopezzo, sedie da giardino stampate a iniezione) o incorporano articoli (per esempio, divani, veicoli, orologi, apparecchiature elettroniche). 

Con il termine “funzione” si intende lo scopo intenzionale per cui viene utilizzato un oggetto. Può essere utile prestare maggiore attenzione al risultato dell’utilizzo di un oggetto piuttosto che alla qualità del risultato. Per esempio, lo scopo di una cartuccia per stampante è depositare inchiostro sulla carta. Un qualsiasi miglioramento a livello tecnico dell’oggetto può migliorare il funzionamento e la qualità del risultato, ma la sua funzione non cambia.  

Per forma s’intende la forma tridimensionale di un oggetto, cioè la profondità, la larghezza e l’altezza. 

Per superficie s’intende lo strato più esterno di un oggetto. 

Per disegno s’intende la disposizione degli “elementi di progetto” atta a conseguire nel miglior modo possibile un determinato scopo. 

La registrazione di una sostanza contenuta in articoli è obbligatoria per un produttore o importatore di articoli quando la sostanza è destinata a essere rilasciata da articoli prodotti e/o importati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili e se la quantità totale della sostanza contenuta in tutti gli articoli prodotti e/o importati, a partire dai quali la sostanza è destinata a essere rilasciata, è superiore a 1 tonnellata all’anno. 

Le sostanze e le miscele possono essere rilasciate dagli articoli in differenti circostanze. 

Tuttavia, tale rilascio di sostanze deve essere considerato come un rilascio intenzionale solo in specifici casi. 

Un esempio di rilascio intenzionale è il caso di articoli profumati nei quali le sostanze profumate devono essere rilasciate perché si possa sentire l’odore dell’articolo. 

Ciascun produttore, importatore e fornitore di articoli che immette sul mercato dell’UE ha la responsabilità di garantirne l’uso sicuro. L’obbligo di notifica per importatori e produttori di articoli mira a fornire all’ECHA e alle autorità competenti degli Stati membri informazioni sulla presenza in articoli di sostanze estremamente preoccupanti (Substance of Very High Concern-SVHC). 

A tal scopo ai produttori e agli importatori è richiesta la notifica di sostanze contenute negli articoli quando: 

  • la sostanza è identificata come SVHC; 
  • la sostanza è presente in articoli prodotti e/o importati a una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p); 
  • la quantità totale della sostanza presente in tutti gli articoli prodotti e/o importati, che contengono più dello 0,1% (p/p) della sostanza, supera 1 tonn/anno per attore. 

Queste informazioni possono essere utilizzate per individuare la necessità di avviare procedure normative di gestione dei rischi in ambito REACH (autorizzazione e restrizione) o secondo altra normativa dell’Unione Europea. 

L’art. 33(2) del regolamento REACH riconosce al consumatore il diritto di conoscere e prevede che il consumatore possa richiedere al fornitore di un articolo informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro dell’articolo e il nome della sostanza in esso contenuta, qualora si tratti di una sostanza indicata come “sostanza estremamente preoccupante (SVHC)” in concentrazione superiore allo 0,1%. Il fornitore del prodotto è tenuto a fornire gratuitamente le informazioni entro 45 giorni dalla richiesta del consumatore. 


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