Aggiornamenti sulla classificazione del biossido di titanio

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BIOSSIDO DI TITANIO – AGGIORNAMENTO DELLO STATUS REGOLATORIO
Il 18 febbraio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2020/217 (14° ATP del CLP), che ha introdotto nell’Allegato VI il biossido di titanio (in polvere contenente ≥ 1% di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm) classificandolo come sostanza sospettata di provocare il cancro per inalazione (Cancerogeno di categoria 2 con indicazione di pericolo H351). La classificazione è entrata in applicazione il 1° ottobre 2021.
Il 13 maggio 2020, le società CWS Powder Coatings GmbH (nella causa T 279/20), Billions Europe Ltd, Cinkarna Metalurško-kemična Industrija Celje d.d., Evonik Operations GmBH, Kronos Titan GmbH, Precheza a.s., Tayca Corporation, Tronox Pigments (Holland) B.V., Venator Germany GmbH (nella causa T 283/20), Brillux GmbH & Co. KG e DAW SE (nella causa T 288/20), tutte in qualità di fornitori o utilizzatori a valle del biossido di titanio sul mercato dell’Unione, hanno presentato ricorso chiedendo l’annullamento del Regolamento.
Il 23 novembre 2022: il Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ha emesso una sentenza con la quale ha annullato la classificazione e l’etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente ≥ 1% di particelle con diametro ≤ 10 μm, introdotta dal 14° ATP del CLP sulla base di due motivi: 1) mancata considerazione da parte del RAC delle possibili differenze nella densità delle particelle di biossido di titanio in uno degli studi (studio Heinrich) utilizzati per dimostrare lo sviluppo di tumori in seguito all’esposizione al biossido di titanio e 2) interpretazione errata della nozione di «proprietà intrinseche», come utilizzata nel regolamento CLP, per concludere che il biossido di titanio presenta la «proprietà intrinseca» di provocare il cancro.
L’8 febbraio 2023 e il 14 febbraio 2023 la Francia (in qualità di Stato Membro che aveva presentato la proposta di classificazione) e la Commissione Europea hanno impugnato la sentenza del Tribunale dell’UE (presentando entrambe un ricorso autonomo contro la medesima sentenza) chiedendo alla corte di annullare la suddetta sentenza. In sostanza, le impugnazioni vertono su due questioni. In primo luogo se il Tribunale abbia ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale consentito in merito a una decisione della Commissione. In secondo luogo se il Tribunale sia incorso in un errore nell’attribuire un’interpretazione restrittiva alla nozione di «proprietà intrinseche», quale figura nel regolamento CLP. Giuridicamente la presentazione di un ricorso ha effetto sospensivo sulla sentenza della Corte Europea e pertanto la classificazione armonizzata resterà in vigore fino alla definizione del processo di appello.
Il 7 novembre 2024 si è tenuta una udienza nel corso della quale hanno presentato osservazioni orali la Commissione, il governo francese, i ricorrenti in primo grado nelle cause T 279/20 e T 288/20, i ricorrenti in primo grado nella causa T 283/20 e il CEFIC (Consiglio Europeo delle Industrie Chimiche).
Il 6 febbraio 2025 l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha presentato le sue conclusioni - prive di effetti giuridici vincolanti - nelle quali ha invitato la Corte a riconsiderare la propria sentenza del 23 novembre 2022, che annullava la classificazione armonizzata del biossido di titanio come sospetto cancerogeno per inalazione. L’avvocato generale ha concluso che il Tribunale della Corte di giustizia dell’UE avrebbe ecceduto nei suoi poteri di controllo giurisdizionale specificando inoltre di concordare con il governo francese e con la Commissione in merito a tale punto. In sostanza, il Tribunale sarebbe andato al di là di una valutazione dell’errore manifesto e avrebbe sostituito la propria valutazione scientifica a quella del RAC. Il Tribunale ha inoltre interpretato e applicato in modo errato il concetto di «proprietà intrinseche» ciò che conta è che i test condotti con la sostanza abbiano mostrato effetti avversi. In conclusione l’avvocatura generale ha raccomandato di rigettare la sentenza del Tribunale dell’UE del 2022 lasciando così in vigore la classificazione armonizzata del biossido di titanio.
I pareri dell'Avvocato generale sono raccomandazioni che non rappresentano il giudizio finale della Corte.
La Corte di giustizia europea dovrebbe emettere la sua sentenza formale nel terzo trimestre 2025.