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Classificazione del Biossido di Titanio

Il 18 febbraio 2020, la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2020/217 (14° ATP del CLP) che include nell’Allegato VI del CLP il biossido di titanio (in polvere contenente ≥ 1% di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm) classificandolo come sostanza sospettata di provocare il cancro per inalazione (Cancerogeno di categoria 2 con indicazione di pericolo H351) [1]. La classificazione è entrata in applicazione il 1° ottobre 2021.

Il Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza emanata il 23 novembre 2022 [2], ha annullato la classificazione e l’etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente ≥ 1% di particelle con diametro ≤ 10 μm, introdotta dal 14° ATP del CLP.

La Francia, come Stato Membro che aveva presentato la proposta di classificazione, con un comunicato stampa emesso il 13 febbraio 2023 dal Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires [3], ha annunciato di aver presentato l’8 febbraio ricorso contro la sentenza della Corte di Giustizia. 

Il 14 febbraio 2023 la Commissione Europea ha presentato un autonomo ricorso contro la medesima sentenza.

Giuridicamente la presentazione di un ricorso ha effetto sospensivo sulla sentenza della Corte Europea e pertanto la classificazione armonizzata rimarrà in vigore fino alla definizione del processo di appello.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TJ0279

[3] https://www.ecologie.gouv.fr/france-continue-defendre-classification-du-dioxyde-titane-comme-cancerogene-suspecte-au-niveau

 

Etichettatura delle fragranze allergizzanti nei detergenti

I Servizi delle Commissione si sono recentemente espressi in merito all’applicabilità anche ai detergenti dei periodi di transizione stabiliti dal Regolamento (UE) 2023/1545 per quanto riguarda l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei cosmetici.

Per l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei detergenti il Regolamento (CE) N. 648/2004 relativo ai detergenti fa riferimento al Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici. 

Il Regolamento (UE) 2023/1545 ha modificato l'allegato III del Regolamento sui prodotti cosmetici stabilendo disposizioni specifiche e periodi di transizione per l'etichettatura di 56 allergeni profumati aggiuntivi.

Il Regolamento raggruppa, inoltre, fragranze simili esistenti in voci singole per facilitare la comunicazione di informazioni sull'etichettatura. 

Per consentire alle imprese di adeguarsi, il Regolamento (UE) 2023/1545 prevede un periodo di transizione di 3 anni, cioè fino al 31 luglio 2026, per l'immissione dei prodotti sul mercato. Le imprese possono usufruire di un periodo fino a 5 anni, cioè fino al 31 luglio 2028, per ritirare dal mercato i prodotti cosmetici che non sono conformi ai nuovi requisiti e che sono stati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di etichettatura. Di conseguenza, sono previsti gli stessi periodi di transizione anche per l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei detergenti.