Indietro Registrazione e notifica delle sostanze contenute negli articoli

La REGISTRAZIONE di una sostanza contenuta in articoli è obbligatoria per un produttore
o importatore di articoli soltanto se la sostanza è destinata a essere rilasciata da articoli prodotti e/o importati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili e se la quantità totale della sostanza contenuta in tutti gli articoli prodotti e/o importati, a partire dai quali la sostanza è destinata a essere rilasciata, è superiore a 1 tonnellata all’anno.
Le sostanze e le miscele possono essere rilasciate dagli articoli in differenti circostanze.
Tuttavia, tale rilascio di sostanze deve essere considerato come un rilascio intenzionale solo in specifici casi.
Un esempio di rilascio intenzionale è il caso di articoli profumati nei quali le sostanze profumate devono essere rilasciate perché si possa sentire l’odore dell’articolo.

Ai produttori e agli importatori è richiesta la NOTIFICA di sostanze contenute negli articoli quando:

la sostanza è identificata come SVHC;

la sostanza è presente in articoli prodotti e/o importati a una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p);

la quantità totale della sostanza presente in tutti gli articoli prodotti e/o importati, che contengono più dello 0,1% (p/p) della sostanza, supera 1 tonn/anno per attore.


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Sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore


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