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Indietro Percorso di modifica anagrafica

Qualora la persona intersex voglia modificare sesso e nome, in generale si ricorre alla normativa sulla modifica dell'assegnazione di sesso, prevista per le persone transgender (l. 164/1982), un percorso lungo, costoso sia sul piano economico, sia emotivo per la sua complessità. Si potrebbe così ricorrere alla “azione di stato innominata”, per modificare lo status (M/F), secondo il rito ordinario di cognizione (art. 163 e seguenti del Codice di procedura civile), o a un’azione di rettifica volta a una mera correzione di quanto scritto nell’atto di nascita, con un procedimento di gran lunga più “snello” e rapido (art. 95, D.P.R. 396/2000). La scelta dipende da come si considera l’ascrizione sessuata, ma sono di certo possibili entrambe le vie, superando così l’inadeguatezza, la lunghezza e il costo di quanto previsto dalla l. 164/1982.

Possono rivolgersi al giudice sia la persona interessata sia i genitori di un minore del quale sono rappresentanti legali (art. 70 c.p.c.). In caso di conflitto di interessi tra il minore e i genitori – che ad esempio non vogliano agire – potrà essere proposta istanza per la nomina di un curatore speciale (art. 78 c.p.c.). In giurisprudenza, in un caso non recente, a fronte della volontà dei genitori di non intervenire, il giudice minorile aveva tuttavia provveduto a nominare un curatore speciale per attuare le pratiche chirurgiche e terapeutiche ritenute necessarie ai fini dell’adeguamento del corpo del minore e in nome del suo supposto benessere (Trib. min. Potenza, 29.7.1993, in Riv. it. med. leg., 1996, p. 299, e in Dir. fam. e pers., 1993, p. 1199).

Certamente, si può proporre un’istanza informale al pubblico ministero (PM), perché promuova il procedimento di rettificazione (art. 95, co. 2, D.P.R. 396/2000) quando abbia avuto una segnalazione del disallineamento tra identità e sesso legale di un soggetto minorenne intersex.

La prova della condizione intersex ricade sulla persona interessata, che potrà utilizzare qualsiasi mezzo, anche prove cosiddette “atipiche”, come ad esempio le perizie stragiudiziali; il giudice, d’ufficio, potrà anche disporre una consulenza tecnica d’ufficio, per determinare se vi sia un errore nell’atto di nascita conservato nel registro di stato civile. L'atto di modifica non ha effetto retroattivo, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici.


Progetto INFOINTERSEX

Diritto e intersessualità