banner generale intersex

Indietro Rapporto tra diritto e intersessualità

L'ordinamento giuridico italiano non riconosce la specificità della condizione intersex, per cui occorre ricomporre il quadro delle tutele a partire dai diritti e dalle libertà previste nella Costituzione, dall’ordinamento dell’Unione Europea e dal diritto internazionale. Tuttavia, la materia vede spesso la presenza di normative non vincolanti (soft law) che difficilmente trovano applicazione nelle aule dei tribunali e che oltretutto sono poco conosciute dagli stessi professionisti legali chiamati ad applicarle (giudici e avvocati).

Di certo, gli interventi lesivi dell’integrità fisica praticati a prescindere dalla consapevolezza circa gli effetti, invasivi e irreversibili, violano il diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.), unico definito fondamentale dalla Costituzione. Spesso, peraltro, se riguardanti la condizione intersex sono interventi non risolutivi che, anche dopo la eventuale terapia medico-chirurgica, rendono la persona oggetto di una medicalizzazione perenne e forzata e spesso peggiorano il suo stato di salute. In nome della tutela della salute, qualsiasi scelta terapeutica deve invece porre al centro l’integrità del corpo e la non compromissione della vita sociale e relazionale della persona, attuale e futura, praticando gli interventi soltanto se necessari e non differibili e anche verificando caso per caso, quali siano le terapie praticabili. La persona coinvolta, e i genitori in caso di minore, devono infatti essere adeguatamente informati circa le diverse possibilità disponibili e i risultati raggiungibili, così da poter esprimere un consenso informato; nella prassi, accade invece che le persone coinvolte riportino spesso una scarsa consapevolezza, ad esempio, circa il fatto che non ci sono certezze rispetto all’effettivo grado di benessere raggiungibile dalla persona e quanto alla effettiva necessità dell’intervento. Occorre inoltre ricordare che il consenso dei genitori comunque non può giustificare pratiche lesive dell’integrità del minore laddove il trattamento non sia necessario.

In nome del principio di autodeterminazione (art. 13 Cost.), alla persona deve essere garantita la piena libertà personale nelle scelte che la riguardano, senza invece divenire oggetto di un percorso di normalizzazione, deciso da terzi (genitori, sanitari, giudici) ed evitando così interventi chirurgici non necessari, spesso praticati per ragioni estetiche e nessuna necessità legata alla salute. Considerando come spesso tali interventi compromettono la vita di relazione, occorre infatti garantire piena tutela costituzionale alla libertà sessuale quale espressione della libertà della persona. La Costituzione infatti pone al centro la persona, in nome del principio della pari dignità e di uguaglianza (art. 3), ma anche del dovere di solidarietà sociale (art. 2).


Progetto INFOINTERSEX

Diritto e intersessualità